1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con nota allegata alla relazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per i diritti e le pari opportunità, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa sulle statistiche di genere di cui al capo I-bis, sulla base di apposita ricognizione effettuata dall'ISTAT».